guida ai servizi

INDICE DEI PROCEDIMENTI SELEZIONATI:
  1. Ulteriori procedimenti amministrativi Servizi Demografici
  2. Servizi Cimiteriali
  3. Separazione e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
  4. Rilascio tessere elettorali e relativi duplicati
  5. Rilascio di certificazioni anagrafiche, elettorali e di stato civile
  6. Richiesta passaporto
  7. Pubblicazioni di matrimonio
  8. Passaggio di proprietà di beni mobili registrati
  9. Iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Temporanea
  10. Iscrizione anagrafica
  11. Iscrizione all'albo dei Presidenti di seggio elettorale
  12. Iscrizione all'albo dei Giudici Popolari della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello
  13. Iscrizione all'albo degli Scrutatori di seggio elettorale
  14. Iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)
  15. Dichiarazione di costituzione di Convivenza di fatto
  16. Denuncia di nascita
  17. Denuncia di morte
  18. DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) - Testamento biologico
  19. Costituzione di Unione Civile
  20. Contributo alla cremazione
  21. Cittadinanza italiana - Richiesta
  22. Carta d'identità elettronica - rilascio/rinnovo
  23. Autenticazione di copie e firme
  24. Assegnazione numero civico
Ulteriori procedimenti amministrativi Servizi Demografici
Area / Servizio : Servizi Demografici / Anagrafe
Responsabile del procedimento: Passerini Stefania
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Servizi Cimiteriali
Responsabile del procedimento: Passerini Stefania
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Consistono in prestazioni varie attinenti la Polizia Mortuaria e la gestione delle sepolture.

All’Ufficio Cimiteriale possono essere richieste assegnazioni di sepoltura per:
- tumulazioni in loculo (trentennale o novantanovennale);
- inumazioni in campo comune (decennale);
- tumulazione in campo (trentennale);
- tumulazioni in celletta ossario (cinquantennale) di ceneri o resti mortali.

Modalità di Attivazione: A domanda
Spese a carico dell'utente: Variabili in funzione della tipologia di sepoltura richiesta.
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti Versamento presso la Tesoreria Comunale
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili nel link sotto riportato.
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al TAR
Separazione e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
Responsabile del procedimento: Ufficiale di Stato Civile
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Con l'approvazione del Decreto Legge n. 132/2014, convertito in Legge 162/2014, sono entrate in vigore procedure semplificate per separazioni e divorzi.

I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio possono:
1) avvalersi della procedura di negoziazione assistita che consiste in un accordo da concludere con l'assistenza di almeno un legale per parte;

o se sussistono determinate condizioni
2) sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile escludono la necessità di rivolgersi al Tribunale in quanto sono equiparati ai provvedimenti emessi dal Giudice per la definizione dei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

N.B. - Dal 26 maggio 2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6.5.2015 n. 55, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a:
- 6 mesi nel caso di separazione consensuale
- 1 anno nel caso di separazione giudiziale.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
Chi può richiederlo: Entrambi i coniugi che consensualmente intendono separarsi o divorziare
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : L'art. 12 della Legge 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni separazione o divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo davanti all'Ufficiale dello Stato Civile:

tale modalità semplificata è disponibile solo quando NON vi siano:
- figli minori;
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992;
(N.B. - vengono considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti e non di uno solo di essi);

- accordi di trasferimento patrimoniale.

Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica di precedenti condizioni stabilite dal Tribunale di chi si trovi anche in una sola di queste condizioni, che dovrà necessariamente rivolgersi al Tribunale o ad un legale.

In mancanza di accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.

Competente a ricevere l'accordo è a seconda dei casi il Comune di:
- celebrazione del matrimonio;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.

Modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite:

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente davanti all'ufficiale dello Stato Civile anche di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione dell'assegno periodico
- revoca dell'assegno periodico
- revisione quantitativa dell'assegno periodico.
Non potrà costituire oggetto dell'accordo davanti all'ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una-tantum).
Spese a carico dell'utente: € 16,00 per diritto fisso, da versare in Tesoreria Comunale
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti Versamento presso la Tesoreria Comunale - BANCA POPOLARE DI MILANO - Via Marconi 1 - 21011 CASORATE SEMPIONE

IBAN IT 78 C 05584 50100 000000000400

Causale: diritto per separazione o divorzio.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere presentata il giorno fissato per il primo accordo.

Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Documenti da presentare: Le fasi dell'accordo prevedono:

1) trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata e sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (moduli allegati a fondo pagina);

2) una volta verificate le dichiarazioni e acquisiti i documenti necessari, l'Ufficiale di Stato Civile fisserà un appuntamento con gli interessati per sottoscrivere l'accordo;
3) l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un successivo appuntamento da fissarsi oltre i 30 giorni dalla firma del primo accordo;

4) nel giorno prestabilito entrambi i coniugi dovranno ripresentarsi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;

5) la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;

6) la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo. N.B. - Non è ammessa alcuna forma di rappresentanza;

7) L'Ufficiale dello Stato Civile, dopo la conferma dell'atto da parte degli interessati, è tenuto a comunicare l'avvenuta iscrizione dello stesso alla cancelleria presso la quale sia eventualmente iscritta la causa di separazione o divorzio, oppure a quella del giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di separazione o divorzio oggetto di modifica. A tali fini, l'Ufficiale dello Stato Civile acquisirà dalle parti ogni informazione necessaria per individuare esattamente la cancelleria competente a ricevere la suddetta comunicazione.
Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 1 dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" Decreto legge n. 132/2014 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Legge 6.5.2015 n. 55 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi."
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al Tribunale Civile
Documenti allegati
Rilascio tessere elettorali e relativi duplicati
Area / Servizio : Servizi Demografici / Elettorale
Responsabile del procedimento: Passerini Stefania
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Recapito d'ufficio tramite Messo Comunale all'indirizzo del titolare. Il duplicato viene richiesto dall'interessato in caso di smarrimento o deterioramento della tessera
Come si richiede : Il duplicato, in occasione delle elezioni, viene rilasciato “ a vista”, dalle 9 alle 18 nei due giorni antecedenti il voto, e per tutta la durata delle operazioni di votazione.
Tempi: Il recapito della tessera è effettuato in tempi utili per poter esercitare il diritto di voto.
Spese a carico dell'utente: Non ci sono costi a carico del cittadino.
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 30 aprile 1999, n. 120 – DPR 8 settembre 2000, n. 299; Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al TAR
Rilascio di certificazioni anagrafiche, elettorali e di stato civile
Area / Servizio : Servizi Demografici / Anagrafe
Responsabile del procedimento: Ufficiale d'Anagrafe
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: E' possibile ottenere il rilascio di certificazioni anagrafiche e di stato civile. I certificati rilasciati non possono essere prodotti agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici esercizi. In tal caso, è possibile ricorrere all'autocertificazione.
Chi può richiederlo: Chiunque ne abbia interesse
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : La richiesta deve essere effettuata all'Ufficio Servizi Demografici
Tempi: Rilascio immediato
Validità documentazione rilasciata: Tre mesi
Spese a carico dell'utente: Le certificazioni di Stato Civile ed elettorali sono esenti.
Per i certificati anagrafici il costo è di € 0,26 se richiesti in carta semplice (sulla base di specifici motivi di esenzione), € 16,52 su carta resa legale (importo comprensivo di bollo virtuale di € 16,00 da versare presso l'ufficio anagrafe)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti Contanti
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): DPR 3 novembre 2000, n. 396 – DPR 30 maggio 1989, n. 223 - DPR 20 marzo 1967, n. 223
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al TAR.
Per i certificati anagrafici anche al Prefetto.
Richiesta passaporto
Area / Servizio : Servizi Demografici / Anagrafe
Responsabile del procedimento: Ufficiale d'Anagrafe
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: E’ il documento che consente l’espatrio anche nei Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Chi può richiederlo: Cittadini residenti nel Comune di Casorate Sempione.
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : Per richiedere il passaporto è necessario scaricare e compilare il modulo allegato.
Tempi: Autentica fotografia immediata.
Validità documentazione rilasciata: Il passaporto ha validità di 3 anni (da 0 a 3 anni non compiuti), 5 anni (da 3 a 18 anni non compiuti), 10 anni (dal 18° anno compiuto).
Spese a carico dell'utente: € 0,26 per l'autentica della fotografia.
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti Contanti
Dove rivolgersi: La documentazione relativa alla richiesta del passaporto, deve essere consegnata all'Ufficio Passaporti del Commissariato di P.S. di Gallarate, nei giorni ed orari indicati nel link sotto riportato.
E' possibile, inoltre, prendere appuntamento online per la consegna, mediante registrazione al servizio "Passaporto elettronico - Agenda online" al link sotto indicato.
Come si raggiunge: Commissariato Gallarate - Ufficio Passaporti
Via dei Ragazzi del 99 n.4
21013 (GALLARATE - VA)

Telefono: 0331712911

Email: comm.gallarate.va@pecps.poliziadistato.it
Documenti da presentare: Documentazione necessaria: 2 fotografie formato 4x4 su fondo bianco di cui una legalizzata presso l’ufficio anagrafe; 1 marca da bollo € 73,50; attestazione di versamento di € 42,50 da effettuarsi su c/c postale n. 67422808 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con la causale importo per il rilascio del passaporto elettronico. Per coloro che hanno figli minori occorre l’assenso dell’altro genitore. Se si è in possesso di passaporto scaduto va allegato all’istanza; in caso di smarrimento o furto del precedente passaporto è necessario allegare la relativa denuncia.
Riferimenti legislativi (Normativa): Art. 76 DPR 445/2000;
Legge 21 novembre 1967, n. 1185.
Pubblicazioni di matrimonio
Responsabile del procedimento: Ufficiale di Stato Civile
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Le pubblicazioni di matrimonio consistono nella dichiarazione dei futuri sposi di voler contrarre matrimonio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di matrimonio civile, oppure davanti al Parroco o a un ministro di culto, nel caso di matrimonio religioso.
Come si richiede : I cittadini interessati devono rivolgersi al Comune in cui uno dei due sposi ha la residenza. Nel caso di cittadini stranieri, la documentazione non viene acquisita d’ufficio, ad eccezione del certificato di residenza, qualora uno degli sposi risieda in un comune del territorio italiano.
Occorre presentare nulla osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del paese di origine, con indicate le generalità dei genitori che deve essere, a seconda dello Stato, legalizzato dalla Prefettura.
Tempi: Le pubblicazioni sono affisse per otto giorni consecutivi e dal quarto giorno successivo viene rilasciato il certificato di eseguite pubblicazioni per la celebrazione del matrimonio. Le pubblicazioni hanno validità sei mesi ed il matrimonio deve essere celebrato entro tale termine.
Spese a carico dell'utente: Bollo virtuale di Euro 16,00 da versare direttamente all'ufficio.
Dove rivolgersi: La richiesta di pubblicazione deve essere inoltrata all’Ufficio Stato Civile con un certo anticipo rispetto alla data fissata per il matrimonio, al fine di acquisire la documentazione necessaria.
Riferimenti legislativi (Normativa): DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Codice Civile: artt. da 93 a 101
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al Tribunale Civile
Documenti allegati
Passaggio di proprietà di beni mobili registrati
Area / Servizio : Servizi Demografici / Anagrafe
Responsabile del procedimento: Ufficiale d'Anagrafe
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Servizio di autenticazione della firma del venditore sugli atti di alienazione di beni mobili registrati.
Chi può richiederlo: Chiunque fosse interessato
Come si richiede : Per l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati, il venditore deve presentarsi con il certificato di proprietà del mezzo debitamente compilato unitamente ad un documento identificativo. Nel caso il bene mobile registrato sia intestato ad una persona giuridica, è necessario presentare anche la visura camerale.
Tempi: Rilascio immediato
Spese a carico dell'utente: € 16,52 per diritti di segreteria e bollo virtuale, da versare all'ufficio
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti Contanti
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): Art. 21 DPR 445/2000
Art. 7 L. 248/2006
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al TAR
Iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Temporanea
Area / Servizio : Servizi Demografici / Anagrafe
Responsabile del procedimento: Ufficiale d'Anagrafe
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Possono richiedere l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea i cittadini che dimorano nel Comune di Casorate Sempione e non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo.
Per dimora si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo di tempo (esempio: motivi di studio, lavoro, salute, famiglia).

L'iscrizione viene effettuata su domanda dell'interessato o d'ufficio ed è concessa dopo i necessari accertamenti; non prevede il rilascio di certificazione; può essere richiesta anche per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
Solo i cittadini appartenenti all'Unione europea possono ottenere l'attestato di iscrizione.
Chi può richiederlo: L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da:
•cittadini italiani residenti in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 4 mesi;
•cittadini di stato terzo (non appartenenti all'Unione europea), residenti all'estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 4 mesi;
•cittadini dell'Unione europea, residenti all'estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi (D. Lgs. 30/2007).

Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : Per i cittadini italiani e per quelli extracomunitari:
dimora nel comune da almeno 4 mesi

Per i cittadini comunitari non italiani, come studenti, lavoratori distaccati o lavoratori stagionali (circolare Min. interno n. 18 del 2009):
- dimora nel comune da almeno 3 mesi;
- risorse economiche sufficienti;
- copertura assicurativa sanitaria, come quella fornita dalla Carta di assistenza (Tessera Europea di Assicurazione Malattia o TEAM)
Tempi: Iscrizione entro 30 giorni dalla richiesta.
Spese a carico dell'utente: Nessun costo a carico del cittadino
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico, consultabili al link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): •D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989
•Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 e successive modificazioni
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al Prefetto e/o al Tribunale Civile
Iscrizione anagrafica
Area / Servizio : Servizi Demografici / Anagrafe
Responsabile del procedimento: Ufficiale d'Anagrafe
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Modalità di presentazione della dichiarazione di residenza.
Chi può richiederlo: Dalla data del 9 maggio 2012, i cittadini per:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero
b) costituzione di nuova famiglia, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia
c) cambiamento di abitazione

potranno presentare, utilizzando il modulo sotto riportato, le relative dichiarazioni.
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : - Attraverso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe, Via Edmondo de Amicis 7, negli orari di apertura al pubblico

- Per raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Casorate Sempione Ufficio Anagrafe - Via Edmondo de Amicis 7 - 21011 Casorate Sempione

- Per fax al numero 0331295093

- Attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) casoratesempione@legalmail.it

- Per mail semplice demografici@comune.casoratesempione.va.it

L'inoltro per via telematica sarà consentito ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale

b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta Nazionale dei Servizi o con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Tempi: Il Comune entro due giorni lavorativi dalla presentazione delle istanze provvederà alla registrazione della dichiarazione stessa, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione o ricezione. I Cittadini della Comunità Europea entro i 45 giorni successivi alla richiesta di residenza, dovranno produrre i documenti previsti.

L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione si intende confermata (SILENZIO-ASSENSO).
Spese a carico dell'utente: Nessun costo a carico del cittadino
Dove rivolgersi: Ufficio Anagrafe, negli orari di apertura al pubblico, come da link sotto riportato.
Come si raggiunge: Via Edmondo de Amicis, 7
Riferimenti legislativi (Normativa): Art. 5 D. L. 5/2012, convertito in Legge n. 35/2012;
Art. 5 del D. L. 28.3.2014 n. 47 (convertito nella legge 23.5.2014 n. 80).
DPR 30 maggio 1989, n. 223
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al Prefetto.
Iscrizione all'albo dei Presidenti di seggio elettorale
Area / Servizio : Servizi Demografici / Elettorale
Responsabile del procedimento: Passerini Stefania
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Per svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale è necessario essere iscritti nell'apposito albo.
Chi può richiederlo: Per essere iscritto nell'albo dei presidenti di seggio, il richiedente deve essere elettore Comune, essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi tipo e non aver superato il settantesimo anno di età.
Come si richiede : Le domande devono essere presentate all'ufficio Servizi Demografici entro il 31 ottobre di ogni anno. La nomina è effettuata dalla Corte di Appello.
Tempi: Invio alla Corte d'Appello dell'elenco: entro il 31 dicembre (di legge).
Invio alla Corte d'Appello dell'elenco delle proposte di cancellazione e iscrizione. Iscrizione all'Albo.
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti Non ci sono costi per il cittadino.
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 21 marzo 1990, n. 53
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al TAR
Iscrizione all'albo dei Giudici Popolari della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello
Area / Servizio : Servizi Demografici / Elettorale
Responsabile del procedimento: Passerini Stefania
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Il Servizio Elettorale provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei cittadini idonei all'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise d'Appello.
Chi può richiederlo: I cittadini italiani residenti nel Comune ed in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado (Corte d'Assise) e di secondo grado (Corte d'Assise d'Appello) di età compresa tra i 30 e 65 anni.
Come si richiede : E' possibile presentare apposita domanda presso il Servizio elettorale dal 30 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.
Tempi: Compilazione degli elenchi: entro il 30 ottobre (di legge).
Il 15 novembre pubblicazione estratti elenchi, da restituire al Tribunale 1 dicembre.
Invio degli elenchi al Presidente del Tribunale.
Pubblicazione degli elenchi all'albo pretorio per 10 gg.
Spese a carico dell'utente: Non ci sono costi a carico del cittadino
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili nel link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 10 aprile 1951, n. 287
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al TAR
Iscrizione all'albo degli Scrutatori di seggio elettorale
Area / Servizio : Servizi Demografici / Elettorale
Responsabile del procedimento: Passerini Stefania
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Per svolgere le funzioni di scrutatore è necessario essere iscritto nell'apposito albo.
Chi può richiederlo: Per essere iscritto nell'albo degli scrutatori, il richiedente deve essere elettore del Comune, possedere il titolo di studio della scuola dell'obbligo e non aver superato il settantesimo anno di età.
Come si richiede : L'istanza deve essere presentata all'ufficio Servizi Demografici.
Tempi: Istanza di parte di iscrizione all'Albo presentata entro il 30 novembre di ogni anno. Istanza di cancellazione entro il 31 dicembre.
Invio delle domande alla Commissione elettorale comunale che procede all'iscrizione/cancellazione prima del 15 gennaio.
Entro il 15 gennaio di ogni anno l'albo delle persone idonee deve essere depositato nella segreteria e nell'Ufficio Elettorale del comune con diritto di visione.
Spese a carico dell'utente: Non ci sono costi per il cittadino.
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 8 marzo 1989, n. 95
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al TAR
Iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)
Area / Servizio : Servizi Demografici / Anagrafe
Responsabile del procedimento: Ufficiale d'Anagrafe
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: E’ l’anagrafe degli italiani residenti all’estero. Vengono iscritti i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all’estero, le persone nate all’estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per nascita e le persone che hanno acquistato la cittadinanza italiana all’estero.
L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria quando il cittadino italiano dimora all’estero per un periodo superiore ad un anno.
L’iscrizione all’A.I.R.E consente l’esercizio del diritto al voto per corrispondenza, in occasione di elezioni politiche o referendum abrogativi.
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : Il cittadino italiano residente all’estero, per iscriversi all’A.I.R.E deve presentarsi presso il Consolato italiano del distretto di appartenenza dello stato estero.
Tempi: Entro 2 giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.
Spese a carico dell'utente: Nessun costo a carico del cittadino
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico, consultabili al link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 27 ottobre 1988, n. 470. DPR 30 maggio 1989, n. 223. Circolare del Ministero dell'interno n. 9 del 27 aprile 2012, all. 2
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al Prefetto e/o al Tribunale Civile
Dichiarazione di costituzione di Convivenza di fatto
Area / Servizio : Servizi Demografici / Anagrafe
Responsabile del procedimento: Ufficiale d'Anagrafe
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: La legge 20 maggio 2016, n. 76, prevede che due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia possano costituire una convivenza di fatto.
Chi può richiederlo: I conviventi, che possono anche essere dello stesso sesso, non devono essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione tra di loro, né da matrimonio o da unione civile tra di loro o con altre persone.
A chi è destinato: La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione presentata all’ufficio anagrafe. Analoga procedura si seguirà per l’eventuale cessazione della convivenza. Questa dichiarazione potrà anche essere presentata da un solo convivente, nel qual caso sarà cura dell’ufficiale d’anagrafe darne comunicazione ai sensi della legge n. 241/1990 all’altro convivente.
I conviventi di fatto, successivamente alla presentazione all’anagrafe della dichiarazione di convivenza, potranno concludere innanzi ad un notaio o un avvocato un contratto di convivenza con il quale eventualmente disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune, l’indicazione della residenza, e le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune.

I conviventi di fatto, che hanno presentato la dichiarazione di convivenza, potranno ottenere un certificato che attesti questa loro condizione (che potrà anche essere autocertificata dai diretti interessati nel caso di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi).
La dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di residenza o, per le coppie già formate (o che in futuro si formeranno successivamente alla coabitazione), anche in un momento successivo.
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : - Attraverso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe, Via Edmondo de Amicis 7, negli orari di apertura al pubblico.

- Per raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Casorate Sempione Ufficio Anagrafe - Via Edmondo de Amicis 7 - 21011 Casorate Sempione

- Per fax al numero 0331295093

- Attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) casoratesempione@legalmail.it

- Per mail semplice demografici@comune.casoratesempione.va.it

L'inoltro per via telematica sarà consentito ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale

b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta Nazionale dei Servizi o con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Tempi: Accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta (di legge), salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto.
Spese a carico dell'utente: Nessun costo a carico del cittadino
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 20 maggio 2016, n. 76 (artt. 1 - 35)
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al Prefetto e/o al Tribunale Civile
Denuncia di nascita
Responsabile del procedimento: Ufficiale di Stato Civile
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: E’ la notifica dell’avvenuta nascita di un bambino nel Comune o in altro Comune.
Chi può richiederlo: La denuncia deve essere fatta da uno dei genitori oppure da entrambi i genitori se non sono coniugati.
A chi è destinato: .
Come si richiede : La denuncia di nascita può essere presentata presso:
- il luogo in cui è avvenuta la nascita, ospedale o casa di cura
- l’Ufficio stato civile del Comune in cui è avvenuta la nascita
- il Comune di residenza della madre.
E’ necessario presentarsi con:
- dichiarazione di nascita rilasciata dall’ostetrica che ha assistito al parto o dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale
- documento d'identità del dichiarante.
Per quanto riguarda la scelta del nome da dare al bambino, si possono dare fino a tre nomi: tutti i nomi imposti, dovranno poi risultare sui certificati di stato civile e di anagrafe.
Tempi: Se la denuncia di nascita viene presentata nel Comune, la formazione dell'atto di nascita avviene in tempo reale; altrimenti entro 5 giorni lavorativi
Spese a carico dell'utente: Nessun costo a carico del cittadino.
Dove rivolgersi: La denuncia deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile negli orari di apertura al pubblico, consultabili al link sotto riportato: - entro 3 giorni presso il centro di nascita - entro 10 giorni presso il Comune o negli altri casi.
Riferimenti legislativi (Normativa): DPR 396/2000.
In base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 i genitori possono richiedere, di comune accordo, di attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita.
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al Tribunale Civile.
Documenti allegati
Denuncia di morte
Responsabile del procedimento: Ufficiale di Stato Civile
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Consiste nella notifica dell’avvenuto decesso, verificatosi in Casorate Sempione, di un cittadino anche non residente nel Comune.
Chi può richiederlo: Istanza/denuncia di parte o richiesta da altri pubblici uffici competenti, o autorità giudiziaria (avviso di morte)
Come si richiede : In caso di decesso avvenuto nell'abitazione, i parenti o un loro delegato sono tenuti a presentare denuncia tramite l'avviso di morte sottoscritto dal medico curante, entro 24 ore, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento. In caso di decesso in ospedale, la denuncia verrà fatta direttamente dal Direttore dell'Azienda Ospedaliera.
Tempi: La denuncia va presentata entro 24 ore dal decesso da un parente o suo delegato.
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): DPR 3 novembre 2000, n. 396
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al Tribunale Civile.
DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) - Testamento biologico
Responsabile del procedimento: Passerini Stefania
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Il Comune ha istituito il Registro che raccoglie le "Dichiarazioni anticipate di volontà", dette anche "Testamento biologico". Si tratta di documenti scritti contenenti le manifestazioni di volontà di coloro che intendono indicare in anticipo i trattamenti medici ai quali essere o non essere sottoposti nel caso in cui si trovassero in condizione d'incapacità.
La dichiarazione contiene le volontà espresse in forma libera in materia di trattamenti sanitari, allo scopo di far valere tale diritto anche nel caso in cui ci si trovi nello stato di incapacità di esprimere il proprio consenso o dissenso informato rispetto alle specifiche cure. Nel documento è possibile descrivere le volontà anche per quanto riguarda il fine vita, la donazione degli organi, la donazione del proprio corpo alla scienza, il rito funerario e le funzioni religiose, la cremazione e l'eventuale dispersione delle ceneri o la tumulazione del proprio corpo.
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : Per depositare la dichiarazione di volontà i residenti nel Comune di Casorate Sempione devono fissare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile presso la Sede Municipale Via E. De Amicis 7, chiamando il numero 0331-295052 int. 1. Al momento del deposito della dichiarazione IN BUSTA CHIUSA, dovranno presentarsi insieme al dichiarante anche i fiduciari dallo stesso individuati (persone di fiducia che si occuperanno di divulgare e far rispettare le volontà sottoscritte.)
La dichiarazione può essere in qualsiasi momento revocata o modificata dal dichiarante, con la stessa procedura prevista per la presentazione.
Spese a carico dell'utente: Nessun costo a carico del cittadino
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Costituzione di Unione Civile
Responsabile del procedimento: Ufficiale di Stato Civile
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni. La richiesta può essere presentata in qualsiasi ufficio di Stato Civile.
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : Il procedimento si compone di tre fasi.

Fase 1
Dovrà essere compilato il modulo pubblicato in fondo alla pagina che andrà consegnato, unitamente ai documenti di identità delle parti, presso l'Ufficio di Stato Civile, oppure inviato
• tramite fax ak numero 0331/295093
• via e-mail all'indirizzo demografici@comune. casoratesempione.va.it
• con PEC all'indirizzo casoratesempione@legalmail.it.

Le parti presentano all'Ufficiale dello Stato Civile la richiesta di costituzione della loro unione dichiarando i propri dati anagrafici, la residenza, l'inesistenza di impedimenti oggettivi o soggettivi all'unione e allegando i documenti di riconoscimento.
Le parti di cittadinanza straniera devono anche allegare il nulla osta alla costituzione di unione civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati).

Fase 2
Nel giorno fissato le parti sottoscriveranno davanti all'Ufficiale di Stato Civile un verbale di richiesta di costituzione.
L'unione dovrà essere costituita entro 180 giorni dal termine degli accertamenti esperiti.

Fase 3
La dichiarazione costitutiva dell'unione civile deve essere resa nel giorno concordato davanti all'Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni.
Nel caso una delle parti sia impossibilitata, per motivi gravi e comprovabili, a presentarsi in Comune, sarà l'Ufficiale di Stato Civile, unitamente al Segretario Comunale e a due testimoni, a trasferirsi nel luogo in cui si trova la parte impedita, che deve trovarsi comunque all'interno del territorio comunale.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti la dichiarazione costitutiva può essere ricevuta dall'Ufficio di Stato Civile anche senza la preventiva richiesta, qualora le parti giurino che vi sono i presupposti di legge per la costituzione dell'unione e non vi sono cause impeditive.
Tempi: I tempi ordinari di gestione del procedimento di costituzione dell'unione civile sono di 30 giorni lavorativi a partire dalla dichiarazione di volontà degli interessati ricevuta dall'Ufficiale dello Stato Civile, salvo diverso accordo con le parti.

Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici negli orari di apertura al pubblico, consultabili al link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): Legge 20/05/2016 n. 76 (artt. 1 - 35)
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al Tribunale Civile
Contributo alla cremazione
Responsabile del procedimento: Passerini Stefania
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Contributo di € 200,00 erogato ai familiari che ricorrono alla pratica della cremazione per il cadavere del proprio congiunto residente, al momento del decesso, in questo Comune.
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : Presentando richiesta utilizzando il relativo modulo allegato.
Tempi: Emissione contributo entro 30 giorni dalla richiesta.
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili nel link sotto riportato.
Documenti da presentare: Copia della fattura rilasciata dal Tempio crematorio.
Riferimenti legislativi (Normativa): Delibera G.C. 29 del 22.2.2023
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al TAR
Cittadinanza italiana - Richiesta
Responsabile del procedimento: Ufficiale di Stato Civile
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti:
1.CONCESSIONE PER MATRIMONIO
2.CONCESSIONE PER RESIDENZA

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge 94 del 2009, e successivi regolamenti.
Come si richiede : Per la richiesta:
L’istanza di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata alla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) competente per territorio in relazione alla residenza dell’interessato.
Se residente all'estero la domanda va presentata alla competente Autorità diplomatico-consolare.

Per la documentazione necessaria alla domanda, modulistica e ogni altra informazione consultare il sito della Prefettura alla pagina dedicata:
prefettura di varese cittadinanza: http://www.prefettura.it/varese/contenuti/Cittadinanza-11896.htm

Per controllare lo stato della pratica, dopo aver ricevuto dalla Prefettura la comunicazione dell'avvio del procedimento e il numero di protocollo (K10/.......), consultare il seguente link:

http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-consulta-pratica

Per la notifica del decreto:
In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Prefetto emana il decreto di concessione che sarà trasmesso al comune di residenza per la notifica all'interessato, il quale successivamente dovrà prestare entro sei mesi il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana prescritto dalla legge.

Per tutte le informazioni consultare il sito della Prefettura di Varese al link riportato a fondo pagina nella casella "Link utili".
Spese a carico dell'utente: La legge 94/2009 ha disposto il pagamento di un contributo di € 200,00 da versare su c/c n. 809020 intestato a "Ministero dell'interno DLCI-cittadinanza"
I bollettini sono reperibili anche presso gli uffici postali.
Carta d'identità elettronica - rilascio/rinnovo
Area / Servizio : Servizi Demografici / Anagrafe
Responsabile del procedimento: Passerini Stefania
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: La C.I.E. è l’evoluzione della carta d’identità cartacea. E’ in policarbonato (materiale plastico) e ha le dimensioni di una carta di credito. E’ dotata di particolari sistemi di sicurezza e di un microchip che contiene i dati anagrafici del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza), la foto a colori e le impronte digitali. La fotografia che appare sulla carta, che è l’elemento essenziale per il riconoscimento del titolare, è realizzata con la tecnica del laser engraving. Un laser brucia uno strato interno di policarbonato, il risultato è una foto in bianco e nero estremamente definita e riconoscibile.
La nuova C.I.E. sostituirà la precedente carta d’identità cartacea.
Le carte di identità già emesse sono valide fino alla loro naturale scadenza.
La C.I.E. è valida in tutti i Paesi dell'Unione Europea e in quelli che la accettano al posto del passaporto.
L'elenco aggiornato dei Paesi in cui si può espatriare con la carta d'identità è consultabile utilizzando il link sotto riportato (viaggiare sicuri)
A chi è destinato: La C.I.E. è rilasciata a chi ha la carta d’identità scaduta, smarrita, deteriorata, rubata, con validità residua inferiore a 6 mesi o in caso di primo rilascio. E’ importante verificare che le generalità riportate nel codice fiscale corrispondano a quelle anagrafiche indicate nella carta d’identità già in possesso, in difetto è opportuno consultare l’ufficio anagrafe.
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : Per richiedere la carta d’identità elettronica è necessario prendere appuntamento attraverso l'Agenda CIE raggiungibile al link sotto riportato.
Tempi: Il Comune riceve le richieste dei cittadini, ne verifica le condizioni di legittimità e le inserisce in una piattaforma informatica fornita e gestita dal Ministero dell’Interno unitamente alla foto, alla firma e alle impronte digitali. La C.I.E. è stampata dall’Istituto Poligrafico dello Stato che provvede anche alla spedizione tramite raccomandata all’indirizzo di residenza o ad altro indirizzo indicato il giorno della prenotazione, con necessità di firma alla consegna.
La carta d'identità elettronica viene recapitata entro 6 giorni lavorativi.
Validità documentazione rilasciata: • tre anni – per i minori di età inferiore a 3 anni • cinque anni – per i minori dai 3 ai 18 anni • dieci anni – per i maggiorenni
Spese a carico dell'utente: Il costo della Carta d'identità elettronica è di euro 22,20 (16,79 euro allo Stato per la stampa e la spedizione e 5,41 euro sono i diritti comunali), pagabili in contanti. Il duplicato costa euro 27,50.
Documenti da presentare: Per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta d’identità servono:
• La carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata.
• Una sola foto tessera in formato cartaceo (non digitale), recente, a colori e con sfondo bianco.
• La tessera sanitaria.
• Nel caso di furto o smarrimento è necessario portare l’originale della denuncia presentata ai Carabinieri.
Per i minorenni è richiesta la presenza del minore e di entrambi i genitori.
Riferimenti legislativi (Normativa): Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 -

Decreto Legge 78/2015 convertito nella Legge 06/08/2015, n. 125 -

Decreto 23/12/2015 "modalità tecniche di emissione della C.I.E." -

Decreto 25/05/2016 "determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la C.I.E."
Note: Contestualmente alla richiesta della C.I.E. è possibile esprimere il proprio consenso o il proprio diniego alla donazione degli organi.

Il Ministero dell’Interno, all’indirizzo http://www.cartaidentita.interno.gov.it/verifica-cie, ha messo a disposizione una funzionalità per consentire ai cittadini di verificare online la presenza di eventuali difetti all’interno della propria CIE.

Inserendo il codice fiscale ed il numero di serie della CIE, il servizio restituisce un riscontro in tempo reale, fornendo informazioni e indicazioni aggiuntive per i documenti che presentano non conformità.
Autenticazione di copie e firme
Area / Servizio : Servizi Demografici / Anagrafe
Responsabile del procedimento: Ufficiale d'Anagrafe
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Servizio di autentica copie e di autentica firme, se rientra nelle competenze del Pubblico Ufficiale delegato dal Sindaco.
Chi può richiederlo: Chiunque fosse interessato.
Modalità di Attivazione: A domanda
Come si richiede : Per autenticare una copia di un documento è necessario presentare il documento originale.
Per autenticare una firma è necessario presentarsi personalmente con un documento d’identità in corso di validità. Soltanto per gravi motivi è possibile effettuare l’autentica della firma al domicilio dell’interessato, il quale deve essere in grado di intendere e di volere ed in possesso di un documento valido.
All’atto della consegna del documento o dell’autentica della firma, si provvederà a riscuotere il corrispettivo dei diritti di segreteria.
Tempi: Rilascio immediato
Spese a carico dell'utente: € 0,26 se autentica in carta semplice, € 16,52 se autentica in bollo (importo comprensivo di marca da bollo virtuale di € 16,00 da versare direttamente all'ufficio)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti Contanti
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): Art. 18 e art. 21 DPR 445/2000.
Leggi speciali per determinate materie.
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al TAR
Assegnazione numero civico
Area / Servizio : Servizi Demografici / Anagrafe
Responsabile del procedimento: Passerini Stefania
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
  • Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale
Cos'è: Rilascio della numerazione civica ad immobili di nuova costruzione o ristrutturazione.
Chi può richiederlo: Istanza di parte o, in mancanza, d'ufficio.
Come si richiede : L'assegnazione dei numeri civici è effettuata dal Comune dietro presentazione di richiesta in carta libera ad ultimazione dei lavori di costruzione di nuovi fabbricati o di ristrutturazione di quelli esistenti e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato.
Tempi: Entro 30 giorni dalla richiesta.
Spese a carico dell'utente: Gratuito
Dove rivolgersi: Ufficio Servizi Demografici, negli orari di apertura al pubblico consultabili al link sotto riportato.
Riferimenti legislativi (Normativa): DPR 30 maggio 1989, n. 223
Strumenti di tutela in favore dell'interessato: Ricorso al TAR
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